REDDITO DI CITTADINANZA

 

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IL REDDITO DI CITTADINANZA (Decreto Legge n° 4/2019)
Il reddito di cittadinanza sarà operativo da aprile 2019 e sostituirà il reddito di inclusione (REI)

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COS’E’ IL REDDITO DI CITTADINANZA?
È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta Rdc”.

DA QUANDO SI POTRA’ RICHIEDERE?

Le domande per ottenere il sussidio economico possono essere presentate  a partire dal 6 marzo

Il pagamento degli importi è previsto a partire dal 5 aprile 2019.

Dal 06 marzo 2019, i cittadini dovranno:

  • richiedere il proprio ISEE aggiornato sul sito INPS (utilizzando il proprio PIN dispositivo) o presso un CAF accreditato
  • richiedere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) indispensabile per fare la domanda online. SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. Lo SPID può essere richiesto personalmente in Posta oppure online sul sito:  www.spid-gov.it.

REQUISITI  PER  ACCEDERE  AL REDDITO DI CITTADINANZA

  • Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato) e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
  • ISEE inferiore a 9.360 € annui;
  • Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 € annui;
  • Patrimonio finanziario (depositi e conti correnti bancari e postali – titoli di stato- obbligazioni) non superiore a 6.000 €. Questo limite è innalzato di 2.000 € per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000 €). Vi è poi un incremento di 1.000 € per ogni figlio successivo al secondo, e di 5.000 € in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
  • Avere un reddito familiare non superiore a 6.000 €. Questa soglia è aumentata a 9.360 € qualora il nucleo familiare sia in affitto;
  • Non essere in possesso di imbarcazioni;
  • Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli nuovi che sono stati immatricolati nei 6 mesi prima della richiesta del reddito;
  • Non essere in possesso di autoveicoli con cilindrata superiore a 1.6 cc o di moto con cilindrata superiore a 250

CHI NON PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI RDC?
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

COME SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI RDC?
La domanda può essere presentata:
• in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste
• on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid-gov.it)

vedi la guida di compilazione della domanda on-line:

guida pratica alla domanda on line del Reddito di cittadinanza

• la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Elenco CAAF presenti sul territorio

Elenco sedi CISL Brianza x RdC e ISEE

QUALI DOCUMENTI OCCORRONO PER LA DOMANDA DI RDC?
Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.

QUALI ADEMPIMENTI SONO PREVISTI DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA?
Dopo aver presentato domanda, si deve:
a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda

b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte

c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

COME SI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO (DID)?
I componenti del nucleo devono rendere la DID  entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda

Al momento, la DID può essere resa:
• presso i Centri per l’impiego
• presso i patronati convenzionati con l’ANPAL
La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale  dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.

CHI DEVE RILASCIARE LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO (DID)?
TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSI:
• minorenni
• beneficiari del Rdc pensionati
• beneficiari della Pensione di cittadinanza
• soggetti di oltre 65 anni di età
• soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato
• soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione

POSSONO ESSERE ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA  DID:
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino  di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)

COME E QUANDO AVVIENE IL PAGAMENTO?
Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento. Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

COME SI PUO’ UTILIZZARE LA CARTA RDC?
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
• fare alcune spese di beni di consumo
• pagare utenze
• prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta ”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro)
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo

PER QUANTO TEMPO VIENE EROGATO IL BENEFICIO ECONOMICO?
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo.

IN CASO DI ASSUNZIONE DI UN BENEFICIARIO DI RDC E’ PREVISTA QUALCHE AGEVOLAZIONE PER L’IMPRESA CHE ASSUME?
. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

IN CASO DI AVVIO DI ATTIVITA’ AUTONOMA E’ PREVISTA QUALCHE AGEVOLAZIONE?
. In caso di avvio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza è riconosciuto un beneficio addizionale pari a 6 mensilità della prestazione nei limiti di 780 euro mensili.

IN QUALI CASI SI VERIFICA LA DECADENZA DEL REDDITO DI CITTADINANZA?
La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
• manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
• manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale
• il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
• non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
• non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di  lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU

 

Per informazioni dettagliate: www.redditodicittadinanza.gov.it

Servizio di assistenza informativa ai cittadini della Provincia di Monza e Brianza

Numero-Verde

 

Da lunedì a venerdì
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